Art. 21 - Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva
Comma 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti  necessari per la consultazione dei contratti e  accordi  collettivi  nazionali, che  si  applicano  loro,  nonche'   le   eventuali   interpretazioni autentiche

L'articolo 127 della legge regionale 13/1998 ha istituito il Comparto unico del pubblico impiego del Friuli Venezia Giulia, che comprende la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità montane e gli altri Enti locali.

Sul versante dei contratti vanno riscontrati esiti attuativi, sia per il personale non dirigente che per l’area dirigenziale.
Si è quindi avviato, e per molti aspetti già concretizzato, il processo di omogeneizzazione degli istituti giuridici ed economici voluto dal legislatore regionale pervenendo, in particolare, alla definizione di trattamenti economici tabellari unici per tutto il personale del Comparto

 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Contrattazione collettiva   

 

Comparto Unico - Contratti area dirigenti  

 

Comparto Unico - Contratti area non dirigenti  

 

Pagina aggiornata il 28 mag 2025, 12:55:32