L’art, 133 della L.R. n. 7 del 3 giugno 2025 (entrata in vigore il 5 giugno 2025) ha modificato infatti l’art. 5 della L.R. n. 20/2012 “Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione”.

Nella custodia di animali di affezione pertanto - sia presso il luogo di detenzione e dimora del detentore, che nei luoghi isolati - è vietato l’utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, compreso il collare a scorrimento.

 

ECCEZIONE: La nuova legge prevede un’unica deroga in presenza di ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante.

 

PERIODO TRANSITORIO: al fine di consentire al detentore di adeguarsi alla nuova disposizione, viene concesso un periodo di 90 giorni a partire dal 5 giugno 2025.

 

SANZIONE: per i contravventori è prevista una sanzione da 500 a 3.000 euro.

 

È utile ricordare che chiunque detenga un animale d’affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici.

Pagina aggiornata il 7 lug 2025, 10:27:14